(CODICE CIVILE-art. 2441)
                             Art. 2441. 
 
                        (Diritto di opzione). 
 
  Le azioni ordinarie di nuova emissione  devono  essere  offerte  in
opzione agli azionisti, in proporzione del  numero  delle  azioni  da
essi possedute, salvo che per  deliberazione  dell'assemblea  debbano
essere liberate in tutto o in parte mediante conferimenti in natura. 
 
  Per l'esercizio del diritto di opzione deve  essere  concesso  agli
azionisti  un  termine  non  inferiore  a   giorni   quindici   dalla
pubblicazione dell'offerta di opzione nella  Gazzetta  Ufficiale  del
Regno. 
 
  Quando l'interesse della societa' lo esige, il diritto  di  opzione
puo' essere escluso o limitato con la  deliberazione  di  aumento  di
capitale, approvata da tanti soci che rappresentino  oltre  la  meta'
del capitale sociale, anche se la deliberazione e' presa in assemblea
di seconda convocazione.