Art. 2442. (Passaggio di riserve a capitale). L'assemblea puo' aumentare il capitale, imputando a capitale la parte disponibile delle riserve e dei fondi speciali iscritti in bilancio. In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi gia' possedute. L'aumento di capitale puo' attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.