(CODICE CIVILE-art. 2442)
                             Art. 2442. 
 
                 (Passaggio di riserve a capitale). 
 
  L'assemblea puo' aumentare il capitale,  imputando  a  capitale  la
parte disponibile delle riserve e  dei  fondi  speciali  iscritti  in
bilancio. 
 
  In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le  stesse
caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere  assegnate
gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle  da  essi  gia'
possedute. 
 
  L'aumento di capitale puo'  attuarsi  anche  mediante  aumento  del
valore nominale delle azioni in circolazione.