(CODICE CIVILE-art. 2443)
                             Art. 2443. 
 
                    (Delega agli amministratori). 
 
  L'atto costitutivo puo' attribuire agli amministratori la  facolta'
di aumentare in una o piu' volte il capitale  mediante  emissione  di
azioni ordinarie fino ad un ammontare  determinato,  per  il  periodo
massimo di un anno dalla  data  dell'iscrizione  della  societa'  nel
registro delle imprese. 
 
  Tale facolta' puo' essere attribuita anche  mediante  modificazione
dell'atto costitutivo durante la vita della societa', per il  periodo
massimo di un anno dalla data della deliberazione. 
 
  La deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve
essere depositata e iscritta a norma dell'art. 2436.