Art. 2443. (Delega agli amministratori). L'atto costitutivo puo' attribuire agli amministratori la facolta' di aumentare in una o piu' volte il capitale mediante emissione di azioni ordinarie fino ad un ammontare determinato, per il periodo massimo di un anno dalla data dell'iscrizione della societa' nel registro delle imprese. Tale facolta' puo' essere attribuita anche mediante modificazione dell'atto costitutivo durante la vita della societa', per il periodo massimo di un anno dalla data della deliberazione. La deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere depositata e iscritta a norma dell'art. 2436.