(CODICE CIVILE-art. 2445)
                             Art. 2445. 
 
                (Riduzione del capitale esuberante). 
 
  La riduzione del capitale, quando questo risulta esuberante per  il
conseguimento dell'oggetto sociale,  puo'  aver  luogo  sia  mediante
liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora  dovuti,  sia
mediante rimborso del capitale ai  soci,  nei  limiti  ammessi  dagli
articoli 2327 e 2412. 
 
  La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo  tre  mesi  dal
giorno dell'iscrizione nel  registro  delle  imprese,  purche'  entro
questo termine  nessun  creditore  sociale  anteriore  all'iscrizione
abbia fatto opposizione. 
 
  Il  tribunale,  nonostante  l'opposizione,  puo'  disporre  che  la
riduzione abbia luogo, previa prestazione de parte della societa'  di
un'idonea garanzia.