Art. 2446.
(Riduzione del capitale per perdite).
Quando risulta che il capitale e' diminuito di oltre un terzo in
conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio
convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea
deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale
della societa', con le osservazioni del collegio sindacale. La
relazione degli amministratori con le osservazioni del collegio
sindacale deve restare depositata in copia nella sede della societa'
durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perche' i soci
possano prenderne visione.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a
meno di un terzo, l'assemblea che approva il bilancio di tale
esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite
accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci devono chiedere
al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione
delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito
il pubblico ministero, mediante decreto, che deve essere iscritto nel
registro delle imprese a cura degli amministratori. Contro tale
decreto e' ammesso reclamo alla corte d'appello entro trenta giorni
dall'iscrizione.