(CODICE CIVILE-art. 2446)
                             Art. 2446. 
 
                (Riduzione del capitale per perdite). 
 
  Quando risulta che il capitale e' diminuito di oltre  un  terzo  in
conseguenza di  perdite,  gli  amministratori  devono  senza  indugio
convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.  All'assemblea
deve essere sottoposta una relazione  sulla  situazione  patrimoniale
della societa',  con  le  osservazioni  del  collegio  sindacale.  La
relazione degli  amministratori  con  le  osservazioni  del  collegio
sindacale deve restare depositata in copia nella sede della  societa'
durante gli otto giorni che precedono  l'assemblea,  perche'  i  soci
possano prenderne visione. 
 
  Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita  a
meno di un  terzo,  l'assemblea  che  approva  il  bilancio  di  tale
esercizio deve ridurre  il  capitale  in  proporzione  delle  perdite
accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci devono chiedere
al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in  ragione
delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito
il pubblico ministero, mediante decreto, che deve essere iscritto nel
registro delle imprese  a  cura  degli  amministratori.  Contro  tale
decreto e' ammesso reclamo alla corte d'appello entro  trenta  giorni
dall'iscrizione.