(CODICE CIVILE-art. 2447)
                             Art. 2447. 
 
   (Riduzione del capitale sociale al disotto del limite legale). 
 
  Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce
al disotto del minimo stabilito dall'art.  2327,  gli  amministratori
devono  senza  indugio  convocare  l'assemblea  per   deliberare   la
riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento  del  medesimo  ad
una cifra non inferiore al detto minimo, o  la  trasformazione  della
societa'.