(CODICE CIVILE-art. 2448)
                             Art. 2448. 
 
                      (Cause di scioglimento). 
 
  La societa' per azioni si scioglie: 
    1) per il decorso del termine; 
    2)  per  il  conseguimento  dell'oggetto   sociale   o   per   la
sopravvenuta impossibilita' di conseguirlo; 
    3) per l'impossibilita' di  funzionamento  o  per  la  continuata
inattivita' dell'assemblea; 
    4) per la riduzione del capitale al disotto  del  minimo  legale,
salvo quanto e' disposto dall'art. 2447; 
    5) per deliberazione dell'assemblea; 
    6) per le altre cause previste dall'atto costitutivo. 
 
  La societa' si scioglie inoltre  per  provvedimento  dell'autorita'
governativa nei casi stabiliti dalla legge, e per la dichiarazione di
fallimento se la societa' ha per oggetto un'attivita' commerciale. Si
osservano in questi casi le disposizioni delle leggi speciali.