(CODICE CIVILE-art. 2449)
                             Art. 2449. 
 
                    (Effetti dello scioglimento). 
 
  Gli amministratori, quando si e' verificato un fatto che  determina
lo scioglimento  della  societa',  non  possono  intraprendere  nuove
operazioni.  Contravvenendo   a   questo   divieto,   essi   assumono
responsabilita' illimitata e solidale per gli affari intrapresi. 
 
  Essi devono, nel termine di trenta  giorni,  convocare  l'assemblea
per le deliberazioni relative alla liquidazione. 
 
  Gli amministratori sono responsabili della conservazione  dei  beni
sociali fino a quando non ne hanno fatto consegna ai liquidatori.