(CODICE CIVILE-art. 2450)
                             Art. 2450. 
 
                 (Nomina e revoca dei liquidatori). 
 
  La nomina  dei  liquidatori  spetta  all'assemblea,  salvo  diversa
disposizione dell'atto costitutivo. 
 
  L'assemblea delibera con le maggioranze prescritte per  l'assemblea
straordinaria. 
 
  Nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 2448, o quando la  maggioranza
prescritta non e' raggiunta, la nomina dei liquidatori e'  fatta  con
decreto dal presidente del  tribunale  su  istanza  dei  soci,  degli
amministratori o dei sindaci. 
 
  I  liquidatori  possono  essere  revocati  dall'assemblea  con   le
maggioranze  prescritte  per  l'assemblea  straordinaria  o,   quando
sussiste una giusta causa, dal tribunale su  istanza  dei  soci,  dei
sindaci o del pubblico ministero. 
 
  Le disposizioni del primo, secondo e terzo comma si applicano anche
alla sostituzione dei liquidatori.