Art. 2450. (Nomina e revoca dei liquidatori). La nomina dei liquidatori spetta all'assemblea, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo. L'assemblea delibera con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria. Nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 2448, o quando la maggioranza prescritta non e' raggiunta, la nomina dei liquidatori e' fatta con decreto dal presidente del tribunale su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci. I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero. Le disposizioni del primo, secondo e terzo comma si applicano anche alla sostituzione dei liquidatori.