Art. 2452. (Poteri, obblighi e responsabilita' dei liquidatori). I liquidatori sono soggetti alle disposizioni degli articoli 2276, 2277, 2279, 2280, primo comma, 2309 e 2310. I poteri dei liquidatori sono regolati dal primo comma dell'art. 2278, salvo che l'assemblea con le maggioranze stabilite per l'assemblea straordinaria non abbia disposto diversamente. Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive azioni.