(CODICE CIVILE-art. 2452)
                             Art. 2452. 
 
        (Poteri, obblighi e responsabilita' dei liquidatori). 
 
  I liquidatori sono soggetti alle disposizioni degli articoli  2276,
2277, 2279, 2280, primo comma, 2309 e 2310. 
 
  I poteri dei liquidatori sono regolati dal  primo  comma  dell'art.
2278,  salvo  che  l'assemblea  con  le  maggioranze  stabilite   per
l'assemblea straordinaria non abbia disposto diversamente. 
 
  Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei
debiti sociali, i liquidatori possono chiedere  proporzionalmente  ai
soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive azioni.