(CODICE CIVILE-art. 2453)
                             Art. 2453. 
 
                 (Bilancio finale di liquidazione). 
 
  Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio
finale,  indicando  la  parte  spettante  a  ciascuna  azione   nella
divisione dell'attivo. 
 
  Il bilancio, sottoscritto  dai  liquidatori  e  accompagnato  dalla
relazione dei sindaci, e' depositato presso  l'ufficio  del  registro
delle imprese. 
 
  Nei tre mesi successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni
socio puo' proporre reclamo davanti al tribunale  in  contraddittorio
dei liquidatori. 
 
  I reclami devono essere riuniti e decisi  in  unico  giudizio,  nel
quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha
inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza  fa  stato
anche riguardo ai non intervenuti.