(CODICE CIVILE-art. 2454)
                             Art. 2454. 
 
                 (Approvazione tacita del bilancio). 
 
  Decorso il termine di tre  mesi  senza  che  siano  stati  proposti
reclami, il bilancio s'intende approvato, e i  liquidatori,  salvi  i
loro obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo risultante  dal
bilancio, sono liberati di fronte ai soci. 
 
  Indipendentemente  dalla  decorrenza  del  termine,  la  quietanza,
rilasciata senza riserve all'atto del pagamento dell'ultima quota  di
riparto, importa approvazione del bilancio.