(CODICE CIVILE-art. 2455)
                             Art. 2455. 
 
                (Deposito delle somme non riscosse). 
 
  Le  somme  spettanti  ai  soci,  non  riscosse   entro   tre   mesi
dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio a norma dell'art.
2453, devono essere depositate presso  un  istituto  di  credito  con
l'indicazione del cognome e del nome del socio  o  dei  numeri  delle
azioni, se queste sono al portatore.