(CODICE CIVILE-art. 2456)
                             Art. 2456. 
 
                   (Cancellazione della societa'). 
 
  Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori  devono
chiedere la cancellazione della societa' dal registro delle imprese. 
 
  Dopo la  cancellazione  della  societa'  i  creditori  sociali  non
soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci,
fino alla concorrenza delle somme  da  questi  riscosse  in  base  al
bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori,  se
il mancato pagamento e' dipeso da colpa di questi.