(CODICE CIVILE-art. 2457)
                             Art. 2457. 
 
                    (Deposito dei libri sociali). 
 
  Compiuta  la  liquidazione,  la  distribuzione  dell'attivo  o   il
deposito indicato nell'art.  2455,  i  libri  della  societa'  devono
essere depositati e conservati per dieci anni  presso  l'ufficio  del
registro delle imprese.  Chiunque  puo'  esaminarli,  anticipando  le
spese.