Art. 1492 
  Ufficio di giudice popolare e di componente di seggio elettorale 
 
1. Gli  appartenenti  alle  Forze  armate  in  servizio  non  possono
assumere l'ufficio di giudice popolare. 
2. Gli appartenenti alle Forze armate in servizio sono esclusi  dalle
funzioni  di  presidente  dell'ufficio  elettorale  di  sezione,   di
scrutatore e di segretario.