Art. 390. 
 
  I costruttori, i commercianti ed i  noleggiatori  di  macchine,  di
parti di macchine, di attrezzature, di  utensili,  di  apparecchi  in
genere, nonche' gli installatori di impianti, che  non  osservano  le
disposizioni di cui all'art. 7,  sono  puniti  con  l'ammenda  da  L.
50.000 a L. 300.000.