Art. 390. I costruttori, i commercianti ed i noleggiatori di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili, di apparecchi in genere, nonche' gli installatori di impianti, che non osservano le disposizioni di cui all'art. 7, sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 300.000.