Art. 670. Gli ingegneri ed i periti del Corpo delle miniere, quando accertano infrazioni alle norme del presente decreto, provvedono a redigerne verbale. Il verbale deve descrivere i fatti e le relative circostanze, indicare le norme alle quali si e' contravvenuto e riportare le dichiarazioni dell'interessato e le informazioni raccolte. Deve inoltre elencare gli oggetti eventualmente sequestrati. Il verbale e' compilato in doppio esemplare e sottoscritto dal funzionario che lo ha redatto e dalle persone intervenute all'atto. In caso di rifiuto a sottoscrivere, se ne fa menzione. Nel caso di violazione commessa da lavoratori, una copia dell'atto e' notificata anche all'imprenditore.