Art. 670. 
 
  Gli ingegneri ed i periti del Corpo delle miniere, quando accertano
infrazioni alle norme del presente decreto,  provvedono  a  redigerne
verbale. 
  Il verbale deve descrivere  i  fatti  e  le  relative  circostanze,
indicare le norme alle quali  si  e'  contravvenuto  e  riportare  le
dichiarazioni dell'interessato e le informazioni raccolte. 
  Deve inoltre elencare gli oggetti eventualmente sequestrati. 
  Il verbale e' compilato in  doppio  esemplare  e  sottoscritto  dal
funzionario che lo ha redatto e dalle persone  intervenute  all'atto.
In caso di rifiuto a sottoscrivere, se ne fa menzione. 
  Nel caso di violazione commessa da lavoratori, una copia  dell'atto
e' notificata anche all'imprenditore.