Art. 672.

    Decorso  il  termine  indicato  nell'atto di diffida, l'ingegnere
  capo  puo'  ordinare  unta  visita  di controllo e quando sia stato
  accertato   l'adempimento  alla  diffida,  ne  dispone  annotazione
  nell'atto relativo.
    Nel  caso  in  cui  sia constatata la permanenza dell'infrazione,
  l'ingegnere  capo  puo' ordinare la sospensione dei lavori ai quali
  l'infrazione  stessa  si  riferisce, per cantieri e sezioni singole
  della miniera o cava.
    Nell'ipotesi  prevista  dal  comma  precedente  l'ingegnere  capo
  inoltra   denuncia   all'autorita'   giudiziaria   allegando  copia
  dell'atto di diffida.
    La  ripresa  dei  lavori  sospesi puo' avvenire su autorizzazione
  dell'ingegnere  capo  quando  sia  stata  accertata  l'ottemperanza
  all'atto di diffida.