Art. 672. Decorso il termine indicato nell'atto di diffida, l'ingegnere capo puo' ordinare unta visita di controllo e quando sia stato accertato l'adempimento alla diffida, ne dispone annotazione nell'atto relativo. Nel caso in cui sia constatata la permanenza dell'infrazione, l'ingegnere capo puo' ordinare la sospensione dei lavori ai quali l'infrazione stessa si riferisce, per cantieri e sezioni singole della miniera o cava. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente l'ingegnere capo inoltra denuncia all'autorita' giudiziaria allegando copia dell'atto di diffida. La ripresa dei lavori sospesi puo' avvenire su autorizzazione dell'ingegnere capo quando sia stata accertata l'ottemperanza all'atto di diffida.