Art. 673.

    Qualora  l'ingegnere  capo  ritenga  necessaria la chiusura della
  miniera  o  cava  in  dipendenza  della persistente infrazione alle
  norme  del  presente  decreto  per  la  quale  sia  stata inoltrata
  denuncia all'autorita' giudiziaria.
    ne  fa  rapporto  al  Prefetto  che  provvede  con  suo decreto e
  prescrive le misure e i tempi di attuazione per il ripristino delle
  condizioni di sicurezza.
    La  riapertura  della  miniera o cava e' autorizzata dal Prefetto
  con  proprio  decreto,  su  proposta  motivata dall'ingegnere capo,
  quando  questi  abbia  constatato il ripristino delle condizioni di
  sicurezza nella miniera o cava.