Art. 674.

    Nel  caso in cui sia riconosciuta una situazione di pericolo, sia
  pure   non   immediato,  anche  per  cause  che  non  costituiscono
  infrazione  alle  norme  del  presente  decreto, o comunque ivi non
  previsto, l'ingegnere capo, sentito il direttore, impone un termine
  per ovviare a tale situazione.
    Quando  le  circostanze lo richiedano, l'ingegnere capo invita il
  direttore  ai  redigere e presentare, entro un termine stabilito un
  piano  nel  quale siano descritti i lavori occorrenti, le misure ed
  il tempo previsto per l'attuazione.
    Il  direttore  e'  tenuto all'esecuzione del piano qualora, entro
  venti   giorni   dall'inoltro,   l'ingegnere  capo  non  gli  abbia
  comunicato rilievi.
    Quando l'ingegnere capo non riconosca idonei, in tutto o in parte
  i  lavori  e  le  misure di sicurezza progettati, ne da', avviso al
  direttore  e  ordina  le  misure  necessarie,  stabilendo  anche il
  termine di esecuzione.
    In  modo  analogo  provvede  in caso di mancata presentazione del
  piano entro il termine stabilito.
    E'   in  facolta'  dell'ingegnere  capo  di  prescrivere  in  via
  cautelare   al   direttore   le   misure   di  contingenza  atte  a
  salvaguardare  la  sicurezza,  compresa  la  sospensione dei lavori
  ritenuti insicuri e pericolosi.