Art. 675.

    Nei  casi  di  imminente  pericolo  alle persone o alle cose, gli
  ingegneri  e i periti del Corpo delle miniere devono, con ordine di
  immediata  attuazione,  impartire  le  prime  misure  di sicurezza,
  compresa la eventuale sospensione cautelare dei lavori pericolosi.
    L'ingegnere capo entro otto giorni conferma, revoca o modifica il
  suddetto provvedimento.