Art. 678.

  Contro  i  provvedimenti emanati dal Prefetto e' ammesso ricorso al
Ministro  per  l'industria  ed  il commercio entro venti giorni dalla
comunicazione.
  Il  ricorso  e'  inoltrato  al Ministro dall'ingegnere capo, che lo
trasmette   entro   il   termine   massimo  di  trenta  giorni  dalla
presentazione,  con  le proprie osservazioni e deduzioni. Del ricorso
e' data immediata comunicazione al Ministro ed al Prefetto.
  Il  Ministro  decide  in  ogni  caso  nel termine di sei mesi dalla
comunicazione.
  Il  ricorso  non  ha  effetto  sospensivo salvo che il Ministro non
disponga diversamente.
  In tali casi il Ministro, prima di decidere sul ricorso gerarchico,
puo' sentire il Consiglio superiore delle miniere.