Art. 679.

    I  poteri  conferiti dal presente decreto all'ingegnere capo sono
  esercitati  con  provvedimenti  scritti e motivati, notificati agli
  interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
  e  comunicati  per  conoscenza  ai  Ministro  per l'industria ed il
  commercio ed al Prefetto.
    Qualora   il  provvedimento  non  sia  esplicitamente  dichiarato
  definitivo dal presente decreto, e' ammesso ricorso al Ministro per
  l'industria  ed il commercio entro venti giorni dal ricevimento. Si
  osservano le norme stabilite nel precedente art. 678.