Art. 679. I poteri conferiti dal presente decreto all'ingegnere capo sono esercitati con provvedimenti scritti e motivati, notificati agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e comunicati per conoscenza ai Ministro per l'industria ed il commercio ed al Prefetto. Qualora il provvedimento non sia esplicitamente dichiarato definitivo dal presente decreto, e' ammesso ricorso al Ministro per l'industria ed il commercio entro venti giorni dal ricevimento. Si osservano le norme stabilite nel precedente art. 678.