Art. 680.

    Quando   trattasi   di  lavori  per  ricerca  e  coltivazione  di
  idrocarburi   liquidi   e   gassosi   le   attribuzioni   demandate
  all'ingegnere  capo  e  ai funzionari del Distretto minerario, sono
  conferite  all'ingegnere  capo  preposto  alla Sezione dell'Ufficio
  nazionale minerario per gli idrocarburi competente per territorio e
  ai funzionari dipendenti.