Art. 1494 
                      Disposizioni particolari 
 
1. Fatto salvo il divieto di adibire al lavoro le donne  nei  periodi
previsti dagli articoli 16 e 17, comma 1, del decreto legislativo  26
marzo 2001, n. 151, durante il periodo di gravidanza e fino  a  sette
mesi successivi al parto il personale  militare  femminile  non  puo'
svolgere incarichi pericolosi, faticosi,  insalubri,  secondo  quanto
disposto da decreti adottati, sentito il Comitato consultivo del Capo
di stato maggiore della difesa e del Comandante  generale  del  Corpo
della Guardia di finanza per  l'inserimento  del  personale  militare
volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia  di
finanza, dal Ministro della difesa, di concerto con  i  Ministri  del
lavoro e delle politiche sociali e per le pari  opportunita'  per  il
personale  delle  Forze  armate,  nonche'  con  il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti per il personale delle capitanerie  di
porto, e dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  per  le  pari
opportunita' per il personale del Corpo della Guardia di finanza. 
2. Il personale  femminile  che  frequenta  i  corsi  regolari  delle
accademie, delle scuole  e  i  corsi  di  formazione  iniziale  degli
istituti e delle scuole delle Forze armate e del Corpo della  Guardia
di finanza, nonche' il personale  femminile  volontario  in  fase  di
addestramento  e  specializzazione  iniziale,  e'  posto  in  licenza
straordinaria  per  maternita'  a   decorrere   dalla   presentazione
all'amministrazione  della  certificazione  attestante  lo  stato  di
gravidanza, fino all'inizio del periodo di congedo per maternita'  di
cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Il
periodo di assenza dal servizio trascorso  in  licenza  straordinaria
per maternita' non e' computato nel limite massimo  previsto  per  le
licenze straordinarie. 
3. Il personale militare femminile che  frequenta  i  corsi  regolari
delle accademie, delle scuole e i corsi di formazione iniziale  degli
istituti e delle scuole delle Forze armate e del Corpo della  Guardia
di finanza, posto in licenza straordinaria per  maternita'  ai  sensi
del comma 2, puo' chiedere di proseguire  il  periodo  formativo  con
esenzione da qualsiasi attivita' fisica, fino all'inizio del  periodo
di  congedo  di  maternita'  di  cui  all'articolo  16  del   decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151. L'accoglimento  della  domanda  e'
disposto  dal  comandante  di  corpo,  in  relazione  agli  obiettivi
didattici da conseguire e previo parere del  dirigente  del  servizio
sanitario dell'istituto di formazione. 
4. La licenza straordinaria per maternita'  di  cui  al  comma  2  e'
assimilata ai casi di estensione del divieto di adibire le  donne  al
lavoro previsti dall'articolo 17, comma 2, lettera  c),  del  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Al personale  militare  femminile,
nel  predetto  periodo  di  assenza,  e'  attribuito  il  trattamento
economico di cui all'articolo 22 del  decreto  legislativo  26  marzo
2001, n. 151,  ovvero,  se  piu'  favorevole,  quello  stabilito  dai
provvedimenti indicati dall'articolo 2, commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n.195. 
5. Il personale militare femminile appartenente alle Forze  armate  e
al Corpo della Guardia di finanza che, ai sensi degli articoli  16  e
17  del  decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n.  151,  non   puo'
frequentare i corsi previsti dalle relative normative di settore,  e'
rinviato al primo corso utile successivo e, se lo  supera  con  esito
favorevole, assume  l'anzianita'  relativa  al  corso  originario  di
appartenenza. 
 
          Note all'art. 1494:
             - Il testo degli artt. 16 e 17, commi 1 e 2, lett. c), e
          22  del  decreto  legislativo  26  marzo 2001 n. 151 (Testo
          unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
          sostegno  della  maternita'  e  della  paternita',  a norma
          dell'articolo  15 della L. 8 marzo 2000, n. 53), pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale del 26 aprile 2001, n. 96, e' il
          seguente:
             «Art.  16  (Divieto di adibire al lavoro le donne). - 1.
          E' vietato adibire al lavoro le donne:
              a)  durante  i due mesi precedenti la data presunta del
          parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
              b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo
          intercorrente  tra la data presunta e la data effettiva del
          parto;
              c)  durante  i  tre  mesi  dopo  il parto, salvo quanto
          previsto all'articolo 20;
              d)  durante  gli  ulteriori giorni non goduti prima del
          parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto
          a  quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di
          congedo di maternita' dopo il parto.»
             «Art.  17  (Estensione  del divieto). - 1. Il divieto e'
          anticipato  a tre mesi dalla data presunta del parto quando
          le  lavoratrici  sono  occupate in lavori che, in relazione
          all'avanzato   stato  di  gravidanza,  siano  da  ritenersi
          gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con
          propri  decreti  dal Ministro per il lavoro e la previdenza
          sociale,  sentite  le  organizzazioni  sindacali  nazionali
          maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo
          decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro
          e'  disposta  dal  servizio  ispettivo  del  Ministero  del
          lavoro, competente per territorio.
             2.  Il  servizio ispettivo del Ministero del lavoro puo'
          disporre,  sulla  base  di accertamento medico, avvalendosi
          dei  competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai
          sensi  degli  articoli  2  e  7  del decreto legislativo 30
          dicembre  1992,  n.  502,  l'interdizione  dal lavoro delle
          lavoratrici  in  stato  di  gravidanza,  fino al periodo di
          astensione  di  cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo
          16,  o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7,
          comma  6,  e  all'articolo  12,  comma  2,  per  uno o piu'
          periodi,  la  cui  durata  sara'  determinata  dal servizio
          stesso, per i seguenti motivi:
              a)  nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di
          preesistenti  forme  morbose  che si presume possano essere
          aggravate dallo stato di gravidanza;
              b)  quando  le  condizioni di lavoro o ambientali siano
          ritenute  pregiudizievoli  alla  salute  della  donna e del
          bambino;
              c)  quando  la lavoratrice non possa essere spostata ad
          altre  mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e
          12.»
             «Art.  22  (Trattamento  economico e normativo). - 1. Le
          lavoratrici hanno diritto ad un'indennita' giornaliera pari
          all'80  per  cento  della retribuzione per tutto il periodo
          del  congedo  di  maternita',  anche  in  attuazione  degli
          articoli 7, comma 6, e 12, comma 2.
             2. L'indennita' di maternita', comprensiva di ogni altra
          indennita'  spettante  per  malattia, e' corrisposta con le
          modalita'  di  cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  30
          dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  29  febbraio  1980,  n. 33, e con gli stessi criteri
          previsti     per     l'erogazione     delle     prestazioni
          dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
             3.  I  periodi  di  congedo  di maternita' devono essere
          computati  nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti,
          compresi quelli relativi alla tredicesima mensilita' o alla
          gratifica natalizia e alle ferie.
             4.  I  medesimi  periodi  non  si  computano ai fini del
          raggiungimento  dei  limiti  di  permanenza  nelle liste di
          mobilita' di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991,
          n.  223,  fermi  restando  i  limiti temporali di fruizione
          dell'indennita'   di   mobilita'.  I  medesimi  periodi  si
          computano  ai  fini del raggiungimento del limite minimo di
          sei  mesi  di  lavoro  effettivamente  prestato  per  poter
          beneficiare dell'indennita' di mobilita'.
             5.  Gli  stessi  periodi sono considerati, ai fini della
          progressione  nella  carriera,  come  attivita' lavorativa,
          quando  i  contratti collettivi non richiedano a tale scopo
          particolari requisiti.
             6.  Le  ferie  e le assenze eventualmente spettanti alla
          lavoratrice    ad    altro    titolo   non   vanno   godute
          contemporaneamente ai periodi di congedo di maternita'.
             7.  Non  viene  cancellata  dalla  lista di mobilita' ai
          sensi  dell'articolo  9 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
          la  lavoratrice  che,  in periodo di congedo di maternita',
          rifiuta  l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi
          di  pubblica  utilita',  ovvero  l'avviamento  a  corsi  di
          formazione professionale.».
             -  Il  testo  dell'art.  2,  commi  1  e  2, del decreto
          legislativo  12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell'art. 2
          della  L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per
          disciplinare  i  contenuti  del  rapporto  di  impiego  del
          personale  delle  Forze  di  polizia e delle Forze armate),
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995, n.
          122, e' il seguente:
             «Art.  2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente
          della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il
          personale delle Forze di polizia e' emanato:
              A)   per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento  civile  (Polizia di Stato, Corpo della polizia
          penitenziaria  e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
          accordo  sindacale  stipulato  da  una delegazione di parte
          pubblica,  composta  dal Ministro per la funzione pubblica,
          che  la  presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
          del   bilancio  e  della  programmazione  economica,  della
          difesa,  delle  finanze,  della giustizia e delle politiche
          agricole   e   forestali  o  dai  Sottosegretari  di  Stato
          rispettivamente  delegati,  e da una delegazione sindacale,
          composta  dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
          rappresentative  sul  piano  nazionale  del personale della
          Polizia  di  Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
          del  Corpo  forestale  dello Stato, individuate con decreto
          del  Ministro  per la funzione pubblica in conformita' alle
          disposizioni  vigenti per il pubblico impiego in materia di
          accertamento  della  rappresentativita' sindacale, misurata
          tenendo  conto  del dato associativo e del dato elettorale;
          le  modalita'  di  espressione di quest'ultimo, le relative
          forme   di  rappresentanza  e  le  loro  attribuzioni  sono
          definite,  tra  le suddette delegazioni di parte pubblica e
          sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
          di  cui  all'articolo  7,  comma  4  e  11, con decreto del
          Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in
          vigore  il  predetto  decreto  del Ministro per la funzione
          pubblica tiene conto del solo dato associativo;
              B)   per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento  militare  (Arma  dei carabinieri e Corpo della
          guardia  di  finanza),  a  seguito  di  concertazione fra i
          Ministri  indicati  nella  lettera A) o i Sottosegretari di
          Stato  rispettivamente  delegati  alla  quale  partecipano,
          nell'ambito  delle  delegazioni dei Ministri della difesa e
          delle   finanze,   i   Comandanti  generali  dell'Arma  dei
          carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
          rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di rappresentanza
          (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
             2.  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica di cui
          all'art.  1,  comma 2, concernente il personale delle Forze
          armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
          per  la  funzione  pubblica,  del  tesoro e della difesa, o
          Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente  delegati,  alla
          quale   partecipano,   nell'ambito  della  delegazione  del
          Ministro  della  difesa,  il  Capo  di Stato maggiore della
          difesa  o  suoi  delegati ed i rappresentanti del Consiglio
          centrale  di  rappresentanza  (COCER  -  Sezioni  Esercito,
          Marina ed Aeronautica).».