Art. 391. 
 
  I preposti sono puniti: 
    a) con l'ammenda da L. 10.000 a L.  20.000  per  la  inosservanza
delle norme di cui agli articoli 47 secondo e terzo comma, 345 e  346
ultimo comma, nonche' per non avere esercitato ai sensi dell'art.  4,
la dovuta vigilanza sui lavoratori per  la  osservanza  da  parte  di
questi delle norme indicate alla lettera a)  dell'articolo  seguente.
Nei  casi  di  maggiore  gravita'  i  trasgressori  sono  puniti  con
l'arresto fino a tre mesi; 
    b) con l'ammenda da L. 5000 a L. 10.000 per l'inosservanza  della
norma  di  cui  all'art.  5  primo  comma,  nonche'  per  non   avere
esercitato, ai sensi dell'art. 4, la dovuta vigilanza sui  lavoratori
per la osservanza da  parte  di  questi  delle  norme  indicate  alla
lettera b) dell'articolo seguente.