Art. 391.
I preposti sono puniti:
a) con l'ammenda da L. 10.000 a L. 20.000 per la inosservanza
delle norme di cui agli articoli 47 secondo e terzo comma, 345 e 346
ultimo comma, nonche' per non avere esercitato ai sensi dell'art. 4,
la dovuta vigilanza sui lavoratori per la osservanza da parte di
questi delle norme indicate alla lettera a) dell'articolo seguente.
Nei casi di maggiore gravita' i trasgressori sono puniti con
l'arresto fino a tre mesi;
b) con l'ammenda da L. 5000 a L. 10.000 per l'inosservanza della
norma di cui all'art. 5 primo comma, nonche' per non avere
esercitato, ai sensi dell'art. 4, la dovuta vigilanza sui lavoratori
per la osservanza da parte di questi delle norme indicate alla
lettera b) dell'articolo seguente.