Art. 682.

  I direttori sono puniti:
    a)  con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da L. 300.000 a
L.  1.500.000, qualora il fatto non costituisca reato piu' grave, per
la  violazione  delle  norme  di cui agli articoli 128 primo, terzo e
quarto  comma, 374, 415, 417, 421 secondo comma, 479 primo comma, 656
primo  e  secondo  comma. Nei casi di particolare gravita' le pene si
applicano congiuntamente
    b)  con  l'ammenda  da  L. 100.000 a L. 500.000 per la violazione
delle  norme  di  cui  agli  articoli 104, 108 primo comma, 125 primo
comma, 155 primo comma, 262 primo comma, 276, 279 secondo comma, 280,
291,  297, 324, 333 secondo e terzo comma, 429 primo comma, 430 primo
comma, 432, 454, 457 primo e secondo comma, 471 primo comma, 492, 507
primo  e  sesto comma, 508, 521 primo comma, 528, 541, 561, 589 primo
comma;
    c)  con  l'ammenda  da  L.  30.000 a L. 150.000 per la violazione
delle norme di cui agli articoli 54, 66 secondo comma, 233, 241, 253,
265  primo  comma,  266, 408 primo comma lettera A), 409 primo comma,
506, 520, 534, 602 primo e secondo comma.