Art. 682. I direttori sono puniti: a) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da L. 300.000 a L. 1.500.000, qualora il fatto non costituisca reato piu' grave, per la violazione delle norme di cui agli articoli 128 primo, terzo e quarto comma, 374, 415, 417, 421 secondo comma, 479 primo comma, 656 primo e secondo comma. Nei casi di particolare gravita' le pene si applicano congiuntamente b) con l'ammenda da L. 100.000 a L. 500.000 per la violazione delle norme di cui agli articoli 104, 108 primo comma, 125 primo comma, 155 primo comma, 262 primo comma, 276, 279 secondo comma, 280, 291, 297, 324, 333 secondo e terzo comma, 429 primo comma, 430 primo comma, 432, 454, 457 primo e secondo comma, 471 primo comma, 492, 507 primo e sesto comma, 508, 521 primo comma, 528, 541, 561, 589 primo comma; c) con l'ammenda da L. 30.000 a L. 150.000 per la violazione delle norme di cui agli articoli 54, 66 secondo comma, 233, 241, 253, 265 primo comma, 266, 408 primo comma lettera A), 409 primo comma, 506, 520, 534, 602 primo e secondo comma.