Art. 683.

  I capi servizio, i sorveglianti e gli altri preposti sono puniti:
    a)  con  l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da L. 30.000 a
L. 150.000, qualora il fatto non costituisca reato piu' grave, per la
violazione  delle  norme  di cui agli articoli 421 secondo comma, 479
primo  comma  e 576 secondo comma, nonche' per non aver esercitato la
dovuta vigilanza sui lavoratori dipendenti per la osservanza da parte
di  questi ultimi delle norme indicare nella lettera a) dell'articolo
seguente.  Nei  casi  di  particolare  gravita'  le pene si applicano
congiuntamente;
    b) con l'ammenda da L. 10.000 a L. 50.000 per la violazione delle
norme  di  cui  agli  articoli  125 primo comma, 155 primo comma, 251
secondo  comma,  276,  333  secondo  e  terzo comma, 410, 414 secondo
comma,  422, 429 primo comma, 430 primo comma, 444 secondo comma, 445
primo  comma,  454,  471  terzo  comma,  514  esclusa la disposizione
dell'ultimo comma, 521 primo comma, 561, 589 primo comma, nonche' per
non,  avere  esercitato la dovuta vigilanza sui lavoratori dipendenti
per  la  osservanza  da  parte  di questi ultimi delle norme indicate
nella lettera b) dell'articolo seguente;
    c)  con  l'ammenda da L. 3000 a L. 15.000 per la violazione delle
norme  di  cui  agli  articoli  241  primo comma, 248, 272, 274 primo
comma,  306,  332 primo comma, 335 primo, secondo e terzo comma, 437,
447, 455 primo e secondo comma, 517, 523 primo comma, nonche' per non
avere esercitato la dovuta vigilanza sui lavoratori dipendenti per la
osservanza  da  parte  di  questi  ultimi  delle norme indicate nella
lettera c) dell'articolo seguente.