Art. 683. I capi servizio, i sorveglianti e gli altri preposti sono puniti: a) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da L. 30.000 a L. 150.000, qualora il fatto non costituisca reato piu' grave, per la violazione delle norme di cui agli articoli 421 secondo comma, 479 primo comma e 576 secondo comma, nonche' per non aver esercitato la dovuta vigilanza sui lavoratori dipendenti per la osservanza da parte di questi ultimi delle norme indicare nella lettera a) dell'articolo seguente. Nei casi di particolare gravita' le pene si applicano congiuntamente; b) con l'ammenda da L. 10.000 a L. 50.000 per la violazione delle norme di cui agli articoli 125 primo comma, 155 primo comma, 251 secondo comma, 276, 333 secondo e terzo comma, 410, 414 secondo comma, 422, 429 primo comma, 430 primo comma, 444 secondo comma, 445 primo comma, 454, 471 terzo comma, 514 esclusa la disposizione dell'ultimo comma, 521 primo comma, 561, 589 primo comma, nonche' per non, avere esercitato la dovuta vigilanza sui lavoratori dipendenti per la osservanza da parte di questi ultimi delle norme indicate nella lettera b) dell'articolo seguente; c) con l'ammenda da L. 3000 a L. 15.000 per la violazione delle norme di cui agli articoli 241 primo comma, 248, 272, 274 primo comma, 306, 332 primo comma, 335 primo, secondo e terzo comma, 437, 447, 455 primo e secondo comma, 517, 523 primo comma, nonche' per non avere esercitato la dovuta vigilanza sui lavoratori dipendenti per la osservanza da parte di questi ultimi delle norme indicate nella lettera c) dell'articolo seguente.