Art. 684.

  I lavoratori sono puniti:
    a)  con  l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da L. 10.000 a
L.  30.000, qualora il fatto non costituisca reato piu' grave, per la
violazione  delle  norme  di  cui agli articoli 479 primo comma e 576
primo  comma.  Nel  casi di particolare gravita' le pene si applicano
congiuntamente;
    b)  con  l'ammenda da L. 3000 a L. 10.000 per la violazione delle
norme  di cui agli articoli 9 lettere d) ed e), 207, 256 primo comma,
422 e 425 primo e secondo comma;
    c)  con  l'ammenda  da  L. 1000 a L. 5000 per la violazione delle
norme  di cui agli articoli 248, 272 primo comma, 277, 306, 332 primo
comma,  335  primo, secondo e terzo comma, 337, 443, 455 primo comma,
513, 516.