Art. 684. I lavoratori sono puniti: a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da L. 10.000 a L. 30.000, qualora il fatto non costituisca reato piu' grave, per la violazione delle norme di cui agli articoli 479 primo comma e 576 primo comma. Nel casi di particolare gravita' le pene si applicano congiuntamente; b) con l'ammenda da L. 3000 a L. 10.000 per la violazione delle norme di cui agli articoli 9 lettere d) ed e), 207, 256 primo comma, 422 e 425 primo e secondo comma; c) con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000 per la violazione delle norme di cui agli articoli 248, 272 primo comma, 277, 306, 332 primo comma, 335 primo, secondo e terzo comma, 337, 443, 455 primo comma, 513, 516.