Art. 685.

  Fuori  delle  ipotesi  previste dagli articoli precedenti, chiunque
violi  le  norme  di cui agli articoli 94 primo comma, 140, 333 primo
comma,  335  secondo  e  terzo  comma, 526 primo comma, e' punito con
l'ammenda da L. 5000 a L. 50.000.