Art. 686.

  I  direttori, i capi servizio, i sorveglianti e gli altri preposti,
nonche'  i  lavoratori  che  non  ottemperino alla diffida o ad altro
provvedimento  dell'ingegnere capo del Distretto minerario o del capo
della  Sezione  dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi,
emanato  in  applicazione  del  presente  decreto,  sono  puniti  con
l'ammenda da L. 10.000 a L. 1.000.000.
  La   stessa   pena   si   applica  nel  caso  di  inosservanza  dei
provvedimenti  emanati  dal  Prefetto  in  applicazione  del presente
decreto.