(CODICE CIVILE-art. 2458)
                             Art. 2458. 
 
    (Societa' con partecipazione dello Stato o di enti pubblici). 
 
  Se lo Stato  o  gli  enti  pubblici  hanno  partecipazioni  in  una
societa' per azioni, l'atto costitutivo puo'  ad  essi  conferire  la
facolta' di nominare uno o piu' amministratori o sindaci. 
 
  Gli  amministratori  e  i  sindaci  nominati  a  norma  del   comma
precedente possono essere revocati soltanto dagli enti che  li  hanno
nominati. 
 
  Essi  hanno  i  diritti  e  gli  obblighi   dei   membri   nominati
dall'assemblea.