Art. 2458. (Societa' con partecipazione dello Stato o di enti pubblici). Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una societa' per azioni, l'atto costitutivo puo' ad essi conferire la facolta' di nominare uno o piu' amministratori o sindaci. Gli amministratori e i sindaci nominati a norma del comma precedente possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea.