(CODICE CIVILE-art. 2459)
                             Art. 2459. 
 
 (Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici). 
 
  Le disposizioni dell'articolo precedente  si  applicano  anche  nel
caso in cui la legge o l'atto costitutivo attribuisca allo Stato o  a
enti pubblici, anche in  mancanza  di  partecipazione  azionaria,  la
nomina di uno o piu' amministratori o sindaci,  salvo  che  la  legge
disponga diversamente.