Art. 2459. (Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici). Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso in cui la legge o l'atto costitutivo attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o piu' amministratori o sindaci, salvo che la legge disponga diversamente.