Art. 1496
      Diritto alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro

1.  La  tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e'
garantita  in  base alle norme del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n.  81, in quanto compatibili con le disposizioni del presente codice
e del regolamento.
2.  Al  fine  di  agevolare  le  prime operazioni di soccorso medico,
relativamente  all'impiego  in  missioni  internazionali  o  in altre
situazioni  di  potenziale  esposizione  a  pericolo,  la  tessera di
riconoscimento   del   personale   militare,  rilasciata  in  formato
elettronico   ai   sensi  dell'articolo  66,  comma  8,  del  decreto
legislativo   7   marzo   2005,  n.  82,  contiene,  previo  consenso
dell'interessato  al  trattamento dei dati personali, i dati sanitari
di  emergenza,  quali  lo  stato  vaccinale,  le  terapie in atto, le
allergie,  le intolleranze, gli impianti, le trasfusioni. La medesima
tessera  di  riconoscimento  puo'  contenere  anche  il  consenso del
militare  per  la  donazione  degli  organi. Con decreto del Ministro
della  difesa,  ovvero del Ministro dell'economia e delle finanze per
il  personale  del Corpo della guardia di finanza, sentito il Garante
per  la  protezione dei dati personali, sono individuate le modalita'
di  caricamento  dei  dati nella tessera, i livelli e le modalita' di
accesso  selettivo  ai  dati,  nonche'  le  specifiche misure volte a
garantire la sicurezza dei dati.
 
          Note all'art. 1496:
             -   Il   decreto   legislativo  9  aprile  2008,  n.  81
          (Attuazione  dell'articolo  1 della legge 3 agosto 2007, n.
          123,  in  materia  di tutela della salute e della sicurezza
          nei   luoghi   di  lavoro)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 30 aprile 2008, n. 101.
             -  Il  testo  del  comma  8  dell'art.  66  del  decreto
          legislativo     7     marzo    2005,    n.    82    (Codice
          dell'amministrazione  digitale),  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112, e' il seguente:
             «8.   Le  tessere  di  riconoscimento  rilasciate  dalle
          amministrazioni  dello  Stato  ai  sensi  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono
          essere   realizzate  anche  con  modalita'  elettroniche  e
          contenere   le  funzionalita'  della  carta  nazionale  dei
          servizi  per  consentire  l'accesso  per  via telematica ai
          servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.».