Art. 1497 
                        Sanitario di fiducia 
 
  1. In caso di malattia  che  determina  un  ricovero  per  cura  in
ospedale militare, il militare, o un suo familiare, ha il diritto  di
chiedere  al  direttore  dello  stabilimento,  se  le  condizioni  lo
consentono, il trasferimento in altro luogo di  cura  civile  di  sua
scelta, assumendosene il relativo onere di spesa.  In  ogni  caso  di
ricovero per cura  in  ospedale  militare,  il  militare,  o  un  suo
familiare, puo' richiedere, sempre a proprie spese,  l'intervento  di
un consulente di fiducia.