Art. 392. 
 
  I lavoratori sono puniti: 
    a) con l'ammenda da L. 2500 a L. 5000  per  l'inosservanza  delle
norme di cui agli articoli 6 lettere d) ed c), 34 lettere a) e b), 47
primo comma, 218 secondo comma, 238, 334 e 346 primo e secondo comma. 
Nei  casi  di  maggiore  gravita'  i  trasgressori  sono  puniti  con
l'arresto fino a tre mesi; 
    b) con l'ammenda da L. 1000 a L. 2500  per  l'inosservanza  delle
norme di cui agli articoli 6 lettere a) b) e c), 19, 20  lettere  a),
b) e c), 24, 47 ultimo comma, 217 ultimo comma e 388 primo comma.