Art. 392. I lavoratori sono puniti: a) con l'ammenda da L. 2500 a L. 5000 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6 lettere d) ed c), 34 lettere a) e b), 47 primo comma, 218 secondo comma, 238, 334 e 346 primo e secondo comma. Nei casi di maggiore gravita' i trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi; b) con l'ammenda da L. 1000 a L. 2500 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6 lettere a) b) e c), 19, 20 lettere a), b) e c), 24, 47 ultimo comma, 217 ultimo comma e 388 primo comma.