Art. 687. Quando per gli strumenti, apparecchi, dispositivi, macchinari, esplosivi o materiali vari e' richiesta dalle norme del presente decreto una specifica idoneita', il Ministro per l'industria e per il commercio stabilisce i requisiti per il riconoscimento di tale idoneita' e, accertata attraverso prove di controllo la, rispondenza dei tipi ai requisiti previsti, li ammette all'impiego fissando il termine per l'adozione. Fino a quando non siano stati stabiliti i requisiti per il riconoscimento di idoneita' previsto dal precedente comma, l'ingegnere capo prescrive le misure di sicurezza eventualmente necessarie. I controlli sono eseguiti a spese degli interessati presso la Stazione mineraria statale di prova del Corpo delle miniere e, se questa non sia costituita o non sia ancora attrezzata per particolari incombenze, presso laboratori, istituti, e servizi tecnici di riconosciuta competenza.