Art. 687.

  Quando  per  gli  strumenti,  apparecchi,  dispositivi, macchinari,
esplosivi  o  materiali  vari  e'  richiesta dalle norme del presente
decreto una specifica idoneita', il Ministro per l'industria e per il
commercio  stabilisce  i  requisiti  per  il  riconoscimento  di tale
idoneita'  e, accertata attraverso prove di controllo la, rispondenza
dei  tipi  ai  requisiti previsti, li ammette all'impiego fissando il
termine per l'adozione.
  Fino  a  quando  non  siano  stati  stabiliti  i  requisiti  per il
riconoscimento   di   idoneita'   previsto   dal   precedente  comma,
l'ingegnere  capo  prescrive  le  misure  di  sicurezza eventualmente
necessarie.
  I  controlli  sono  eseguiti  a  spese  degli interessati presso la
Stazione  mineraria  statale  di  prova del Corpo delle miniere e, se
questa non sia costituita o non sia ancora attrezzata per particolari
incombenze,   presso  laboratori,  istituti,  e  servizi  tecnici  di
riconosciuta competenza.