Art. 688.

    Alle  cave  in sotterraneo si applicano le norme stabilite per le
  miniere,   qualora   l'ingegnere   capo,   sentito  l'imprenditore,
  riconosca  con  suo provvedimento che sussistano caratteristiche di
  pericolo,  per  le quali puo' assimilarsi la situazione delle dette
  cave a quella delle miniere.