Art. 689.

    Il  Ministro per l'industria, e per il commercio, puo' concedere,
  su  istanza  degli  interessati,  un termine non superiore a cinque
  anni dall'entrata in vigore del presente decreto, per l'adeguamento
  delle  lavorazioni,  opere,  mezzi,  impianti ed attrezzature varie
  alle  norme del decreto stesso, prescrivendo le misure di sicurezza
  eventualmente necessarie.