Art. 690.

    Gli   ordini   di   servizio  per  i  quali  non  sia  prescritta
  l'approvazione   da   parte   dell'ingegnere   capo  devono  essere
  comunicati  al Distretto minerario almeno trenta giorni prima della
  loro  attuazione,  salvi  diversi  termini  stabiliti  dalle  altre
  disposizioni del presente decreto.
    La  comunicazione  e'  fatta  mediante  lettera  raccomandata con
  avviso di ricevimento.