Art. 691.

    Senza  pregiudizio  dell'applicazione  delle  norme stabilite nel
  presente  decreto,  per  le  miniere  che al momento della relativa
  entrata  in vigore risultino in regolare esercizio, la trasmissione
  degli ordini di servizio gia', emanati deve essere effettuata entro
  il  termine  massimo  di  un  anno  dalla pubblicazione del decreto
  stesso.
    Quando  sia  prevista  l'approvazione dell'ingegnere capo, questi
  provvede non oltre il termine di sei mesi dal ricevimento.