Art. 1503 
      Licenza straordinaria per i volontari in ferma prefissata 
 
1. La licenza straordinaria e' disciplinata secondo  le  disposizioni
recate dai provvedimenti  di  concertazione,  emanati  ai  sensi  del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 
2. La licenza straordinaria di  convalescenza  non  e'  compresa  nel
tetto massimo  annuale  fissato  per  la  licenza  straordinaria.  Il
periodo di temporanea inidoneita' al servizio e' computato  entro  le
seguenti misure massime: 
a) fino a quattro mesi per i volontari  in  ferma  prefissata  di  un
anno; 
b) fino a quattro mesi per i volontari in rafferma annuale; 
c)  fino  a  diciotto  mesi  per  i  volontari  in  ferma  prefissata
quadriennale; 
d) fino a dodici mesi per i  volontari  in  ciascuna  delle  rafferme
biennali; 
e) fino a dieci giorni per ogni mese di  prolungamento  del  servizio
per i volontari ammessi al prolungamento della ferma  o  rafferma  ai
sensi dell'articolo 2204. 
3. Sono  esclusi  dal  computo  dei  periodi  massimi  di  temporanea
inidoneita' al servizio quelli per infermita' riconosciute dipendenti
da causa di servizio ovvero in attesa del  giudizio  sulla  eventuale
dipendenza da causa di servizio. 
4. La  licenza  straordinaria  di  convalescenza  non  puo'  comunque
superare complessivamente  i  due  anni  nell'ultimo  quinquennio  di
servizio prestato. 
5.  Prima  dell'invio  in  licenza  straordinaria  di   convalescenza
l'interessato puo' fruire, a domanda, della licenza ordinaria. 
6. Durante la licenza straordinaria di convalescenza: 
a) se l'infermita'  dipende  da  causa  di  servizio,  e'  dovuto  il
trattamento economico del pari grado in attivita' di servizio; 
b) se l'infermita' non  dipende  da  causa  di  servizio,  esclusi  i
periodi di ricovero in luogo di cura: 
1) ai volontari in ferma prefissata di un anno la paga e'  dovuta  in
misura intera per i primi due mesi, in misura ridotta alla meta'  per
il mese successivo; a decorrere dal quarto mese la paga non  e'  piu'
dovuta; 
2) ai volontari in ferma prefissata quadriennale la paga e' dovuta in
misura intera per i primi sei mesi, in misura ridotta alla meta'  per
i successivi tre mesi; a decorrere dal decimo mese  la  paga  non  e'
piu' dovuta. 
7.  Agli  effetti   previdenziali   la   licenza   straordinaria   di
convalescenza e' computata per intero. 
8.  La  licenza  straordinaria  di  convalescenza  spetta  anche   al
personale che si sottopone alla  donazione  di  organi,  compresa  la
donazione di midollo osseo. 
9. La licenza straordinaria per prigionia di guerra ovvero  nei  casi
di restrizione della  liberta'  personale  nel  corso  di  operazioni
militari all'estero non e' compresa nel tetto massimo fissato per  la
licenza straordinaria. 
10. I volontari in ferma prefissata possono  fruire  dei  periodi  di
licenza per eventi e cause particolari di cui  all'articolo  4  della
legge 8 marzo 2000, n. 53. 
11. La licenza straordinaria per gravi motivi concessa  ai  volontari
in ferma prefissata impiegati nell'ambito di un contingente  militare
in missione all'estero comporta il diritto al  rimborso  delle  spese
sostenute per i viaggi di andata e ritorno. 
 
          Note all'art. 1503:
             -   Il  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195
          (Attuazione  dell'art.  2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in
          materia  di  procedure  per  disciplinare  i  contenuti del
          rapporto  di impiego del personale delle Forze di polizia e
          delle  Forze armate) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 27 maggio 1995, n. 122.
             -  Il testo dell'art. 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53
          (Disposizioni  per  il  sostegno  della  maternita' e della
          paternita',  per  il  diritto alla cura e alla formazione e
          per  il  coordinamento  dei tempi delle citta'), pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  del 13 marzo 2000, n. 60, e' il
          seguente:
             «Art.  4  (Congedi per eventi e cause particolari). - 1.
          La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso
          retribuito  di  tre  giorni  lavorativi all'anno in caso di
          decesso  o di documentata grave infermita' del coniuge o di
          un parente entro il secondo grado o del convivente, purche'
          la  stabile  convivenza  con il lavoratore o la lavoratrice
          risulti  da  certificazione anagrafica. In alternativa, nei
          casi  di  documentata  grave infermita', il lavoratore e la
          lavoratrice  possono  concordare  con  il  datore di lavoro
          diverse    modalita'    di    espletamento   dell'attivita'
          lavorativa.
             2.  I  dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati
          possono   richiedere,   per   gravi  e  documentati  motivi
          familiari,  fra  i  quali le patologie individuate ai sensi
          del   comma  4,  un  periodo  di  congedo,  continuativo  o
          frazionato,  non superiore a due anni. Durante tale periodo
          il  dipendente  conserva il posto di lavoro, non ha diritto
          alla  retribuzione  e  non  puo'  svolgere  alcun  tipo  di
          attivita'   lavorativa.   Il   congedo   non  e'  computato
          nell'anzianita'  di  servizio ne' ai fini previdenziali; il
          lavoratore puo' procedere al riscatto, ovvero al versamento
          dei  relativi contributi, calcolati secondo i criteri della
          prosecuzione volontaria.
             3.  I  contratti collettivi disciplinano le modalita' di
          partecipazione  agli  eventuali  corsi  di  formazione  del
          personale  che  riprende  l'attivita'  lavorativa  dopo  la
          sospensione di cui al comma 2.
             4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  il  Ministro  per  la solidarieta'
          sociale,  con  proprio  decreto, di concerto con i Ministri
          della  sanita', del lavoro e della previdenza sociale e per
          le pari opportunita', provvede alla definizione dei criteri
          per  la  fruizione dei congedi di cui al presente articolo,
          all'individuazione  delle patologie specifiche ai sensi del
          comma  2,  nonche'  alla  individuazione dei criteri per la
          verifica   periodica   relativa   alla   sussistenza  delle
          condizioni di grave infermita' dei soggetti di cui al comma
          1.
             4-bis. abrogato».