Art. 393. 
 
  Presso il Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e'
istituita una Commissione consultiva permanente  per  la  prevenzione
degli infortuni e per l'igiene del lavoro. 
  Essa e' presieduta dal Ministro  per  il  lavoro  e  la  previdenza
sociale ed e' composta: 
    dal direttore generale  dei  rapporti  di  lavoro  e  da  quattro
esperti  designati  dal  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati due in  ingegneria
ed uno in medicina e chirurgia; 
    due  esperti  designati  dal  Ministero  dell'industria   e   del
commercio; 
    un esperto designato  da  ciascuno  dei  Ministeri  dell'interno,
delle finanze, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste; 
    due esperti designati dall'Alto Commissariato per l'igiene  e  la
sanita'; 
        un esperto  designato  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri;  un  esperto  designato  dal  Consiglio   Nazionale   delle
Ricerche; 
    un esperto designato dall'Istituto nazionale per la assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro; 
    due  esperti  designati  dall'Ente  nazionale  della  prevenzione
infortuni; 
    tre esperti scelti dal Ministro per il  lavoro  e  la  previdenza
sociale sui designazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro a carattere nazionale; 
    tre esperti scelti dal Ministro per il  lavoro  e  la  previdenza
sociale su designazioni delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
a carattere nazionale; 
    un esperto scelto dal Ministro per  il  lavoro  e  la  previdenza
sociale su designazioni delle organizzazioni sindacali dei  dirigenti
di azienda a carattere nazionale. 
  In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo, e' designato un
membro supplente. 
  Le  funzioni  inerenti  alla  segreteria  della  Commissione   sono
disimpegnate da due funzionari  del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale. 
  I  componenti  della  Commissione  consultiva  permanente,   ed   i
segretari sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro  e  la
previdenza sociale e durano in carica tre anni. 
  La Commissione consultiva permanente puo' costituire nel suo seno 
  Comitati  speciali,  dei  quali  determina  la  composizione  e  le
funzioni. 
    Il presidente ha la facolta', anche su richiesta della 
  Commissione o dei Comitati, di far assistere alle singole riunioni 
  rappresentanti di Pubbliche amministrazioni o di Enti pubblici o 
  privati, nonche' persone particolarmente esperte nelle questioni in
discussione.