Art. 393.
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e'
istituita una Commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e per l'igiene del lavoro.
Essa e' presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale ed e' composta:
dal direttore generale dei rapporti di lavoro e da quattro
esperti designati dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati due in ingegneria
ed uno in medicina e chirurgia;
due esperti designati dal Ministero dell'industria e del
commercio;
un esperto designato da ciascuno dei Ministeri dell'interno,
delle finanze, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste;
due esperti designati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la
sanita';
un esperto designato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri; un esperto designato dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche;
un esperto designato dall'Istituto nazionale per la assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro;
due esperti designati dall'Ente nazionale della prevenzione
infortuni;
tre esperti scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale sui designazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro a carattere nazionale;
tre esperti scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale su designazioni delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
a carattere nazionale;
un esperto scelto dal Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale su designazioni delle organizzazioni sindacali dei dirigenti
di azienda a carattere nazionale.
In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo, e' designato un
membro supplente.
Le funzioni inerenti alla segreteria della Commissione sono
disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
I componenti della Commissione consultiva permanente, ed i
segretari sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale e durano in carica tre anni.
La Commissione consultiva permanente puo' costituire nel suo seno
Comitati speciali, dei quali determina la composizione e le
funzioni.
Il presidente ha la facolta', anche su richiesta della
Commissione o dei Comitati, di far assistere alle singole riunioni
rappresentanti di Pubbliche amministrazioni o di Enti pubblici o
privati, nonche' persone particolarmente esperte nelle questioni in
discussione.