Art. 393. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituita una Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa e' presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed e' composta: dal direttore generale dei rapporti di lavoro e da quattro esperti designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati due in ingegneria ed uno in medicina e chirurgia; due esperti designati dal Ministero dell'industria e del commercio; un esperto designato da ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste; due esperti designati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita'; un esperto designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; un esperto designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche; un esperto designato dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; due esperti designati dall'Ente nazionale della prevenzione infortuni; tre esperti scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sui designazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro a carattere nazionale; tre esperti scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazioni delle organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale; un esperto scelto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazioni delle organizzazioni sindacali dei dirigenti di azienda a carattere nazionale. In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo, e' designato un membro supplente. Le funzioni inerenti alla segreteria della Commissione sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I componenti della Commissione consultiva permanente, ed i segretari sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e durano in carica tre anni. La Commissione consultiva permanente puo' costituire nel suo seno Comitati speciali, dei quali determina la composizione e le funzioni. Il presidente ha la facolta', anche su richiesta della Commissione o dei Comitati, di far assistere alle singole riunioni rappresentanti di Pubbliche amministrazioni o di Enti pubblici o privati, nonche' persone particolarmente esperte nelle questioni in discussione.