Art. 394. 
 
  La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo precedente
ha il compito di: 
    a)  esaminare  e  formulare  proposte  sulle  questioni  generali
relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o all'igiene del
lavoro; 
    b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento  della
legislazione  vigente  e  per  il   suo   coordinamento   con   altre
disposizioni concernenti in genere la tutela fisica dei lavoratori; 
    c) esprimere parere sulle richieste di deroga  previste  all'art.
395; 
    d) esprimere parere sui ricorsi previsti all'art. 402; 
    e) esprimere parere su richiesta del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, sulle questioni inerenti alla applicazione  delle
norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e  di  igiene
del lavoro e su qualsiasi altra questione relativa alla sicurezza del
lavoro. 
  La Commissione, per l'espletamento dei suoi compiti  puo'  chiedere
dati o promuovere indagini  e,  su  richiesta  o  autorizzazione  del
Ministro  per  il  lavoro  e  la   previdenza   sociale,   effettuare
sopraluoghi.