Art. 394.
La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo precedente
ha il compito di:
a) esaminare e formulare proposte sulle questioni generali
relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o all'igiene del
lavoro;
b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della
legislazione vigente e per il suo coordinamento con altre
disposizioni concernenti in genere la tutela fisica dei lavoratori;
c) esprimere parere sulle richieste di deroga previste all'art.
395;
d) esprimere parere sui ricorsi previsti all'art. 402;
e) esprimere parere su richiesta del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, sulle questioni inerenti alla applicazione delle
norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene
del lavoro e su qualsiasi altra questione relativa alla sicurezza del
lavoro.
La Commissione, per l'espletamento dei suoi compiti puo' chiedere
dati o promuovere indagini e, su richiesta o autorizzazione del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, effettuare
sopraluoghi.