Art. 2462.
(Nozione).
Nella societa' in accomandita per azioni i soci accomandatari
rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni
sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota
di capitale sottoscritta.
Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.