(CODICE CIVILE-art. 2466)
                             Art. 2466. 
 
                   (Revoca degli amministratori). 
 
  La revoca  degli  amministratori  deve  essere  deliberata  con  la
maggioranza   prescritta   per   le   deliberazioni    dell'assemblea
straordinaria della societa' per azioni. 
 
  Se la revoca avviene senza giusta causa, l'amministratore  revocato
ha diritto al risarcimento dei danni.