(CODICE CIVILE-art. 2467)
                             Art. 2467. 
 
                (Sostituzione degli amministratori). 
 
  L'assemblea con la maggioranza  indicata  nell'articolo  precedente
provvede a sostituire l'amministratore che, per qualunque  causa,  ha
cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralita' di amministratori, la
nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica. 
 
  Il nuovo amministratore assume la qualita' di socio  accomandatario
dal momento dell'accettazione della nomina.