(CODICE CIVILE-art. 2470)
                             Art. 2470. 
 
               (Modificazioni dell'atto costitutivo). 
 
  Le modificazioni  dell'atto  costitutivo  devono  essere  approvate
dall'assemblea  con  le  maggioranze   prescritte   per   l'assemblea
straordinaria della societa' per  azioni,  e  devono  inoltre  essere
approvate da tutti i soci accomandatari.