Art. 1509 Reclutamento e formazione di personale musicante 1. Ciascuna Forza armata puo' disporre della relativa banda per il reclutamento, ovvero per la formazione di personale musicante da destinare al soddisfacimento di altre esigenze di Forza armata. 2. La preparazione dei militari che aspirano a partecipare ai concorsi per l'ammissione nella relativa banda e' curata nei rispettivi centri di addestramento musicale sotto la direzione del maestro direttore della banda, coadiuvato dal maestro vice direttore.