Art. 1509
          Reclutamento e formazione di personale musicante

1.  Ciascuna  Forza  armata puo' disporre della relativa banda per il
reclutamento,  ovvero  per  la  formazione  di personale musicante da
destinare al soddisfacimento di altre esigenze di Forza armata.
2.  La  preparazione  dei  militari  che  aspirano  a  partecipare ai
concorsi   per  l'ammissione  nella  relativa  banda  e'  curata  nei
rispettivi  centri  di  addestramento musicale sotto la direzione del
maestro direttore della banda, coadiuvato dal maestro vice direttore.